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Sez. 3, Sentenza n. 1744 del 19/05/1969 (Rv. 340771 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - AMMISSIBILITA DI QUALSIASI MEZZO - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI QUANTITATIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340771-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - FORMULE SACRAMENTALI - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - AMMISSIBILITA DI QUALSIASI MEZZO - ESTENSIONE DELLA FIDEIUSSIONE - LIMITI QUANTITATIVI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE*

La fideiussione e un'obbligazione accessoria, intesa a garantire l'adempimento di un debito altrui, e la relativa manifestazione di volonta non esige formule sacramentali, essendo sufficiente, perche possa ritenersi espressa a norma dell'art. 1937, cod.civ., che si riveli in modo inequivocabile. Tuttavia, se il patto di garanzia puo essere accertato con ogni mezzo di prova, spetta al giudice di merito rilevarne l'esistenza ed i limiti da elementi certi e concreti, specificamente diretti a individuare l'intenzione del promittente. Di conseguenza, il convincimento che detto giudice di merito trae dall'esame degli Atti di causa circa la sussistenza e i limiti della fideiussione costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Sede di legittimita quando la relativa indagine sia sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici o giuridici. (V. 2154-68, massima n. 334330 1455-67, massima n. 328120 2897-66, massima n. 325484 2752-66, massima n. 325250).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1937, Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)