Sez. 1, Sentenza n. 5963 del 22/06/1994 (Rv. 487146 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - In genere (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) | Pagamento ad una banca da parte del trattario di una cambiale tratta non accettata e girata dal traente per lo sconto alla banca - Azione causale della curatela del fallimento dichiarato anteriormente a detto pagamento - Opposizione da parte del trattario della propria buona fede per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - In genere (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria)
Nel caso di cambiale tratta non accettata, girata dal traente per lo sconto ad una banca ed a questa pagata dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento del traente, la curatela puo esercitare l'azione causale per il recupero del credito nei confronti del trattario "solvens", senza che questi possa conseguire effetti liberatori, nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., opponendo la propria buona fede nell'esecuzione del pagamento per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento, atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, consistenti nella indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono, secondo la disciplina della legge fallimentare, automaticamente "erga omnes", indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 44 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 33, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)