Sez. 3, Sentenza n. 18222 del 03/07/2008 (Rv. 604860 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA | Fallimento del traente - Conseguenze - Pagamenti effettuati dal traente prima dell'accettazione - Liberazione del traente - Esclusione - Effetti.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - TRATTA
Nel caso di fallimento del traente di una cambiale tratta, il trattario che al momento del fallimento non aveva ancora accettato il titolo non è liberato se lo paga nelle mani del prenditore, a nulla rilevando che abbia incolpevolmente ignorato il fallimento del traente. La dichiarazione di fallimento, infatti, produce i propri effetti "erga omnes" a prescindere dalla effettiva conoscenza che ne abbiano i terzi, e rispetto ad essa sono irrilevanti gli stati soggettivi di buona o mala fede. Ne consegue, da un lato, che il fallimento può pretendere dal trattario la restituzione degli importi pagati dopo il fallimento e, dall'altro, che il pagamento effettuato dal trattario al prenditore (o giratario) del titolo costituisce un indebito oggettivo,"ex" art. 2033 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 33 com. 3, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)