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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9842 del 14/04/2021 (Rv. 661247 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI | Assegno bancario cd. di “traenza” – Banca negoziatrice – Pagamento a soggetto non legittimato – Responsabilità della banca – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661247-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - ALTERAZIONI

Ai fini della responsabilità della banca negoziatrice, per avere consentito l'incasso di un assegno cd. di traenza da parte di persona diversa dal beneficiario, la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo, non va valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di Poste italiane s.p.a. per un assegno di traenza portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 31 com. 3, Decreto Legisl. 13/05/2011 num. 70 CORTE COST. PENDENTE, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)