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Sez. 1 - , Sentenza n. 34107 del 19/12/2019 (Rv. 656755 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE | Assegno di traenza - Banca negoziatrice - Diligenza nell’identificazione dell'effettivo beneficiario - Art. 1176, comma 2, c.c. - Integrazione - Prassi operative di cui alla circolare ABI del 7 maggio 2001 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656755-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE

In materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in tali parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Regio Decr. 31/12/1933 num. 1736 art. 43 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)