Sez. U, Sentenza n. 1643 del 12/02/1992 (Rv. 475676 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Medici - Prestazioni rese in regime di plus orario sino al 31 dicembre 1985 - Controversie relative - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza - Controversie aventi ad oggetto le medesime prestazioni rese successivamente a tale data - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere
Per i medici dipendenti dalle UU.SS.LL., mentre le controversie aventi ad oggetto la retribuzione di prestazioni rese in regime di plus orario nell'ambito dell'incentivazione della produttività sino al 31 dicembre 1985 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto disciplinate dal d.p.r. n. 348 del 1983, che le configura come prestazioni libero-professionali, le controversie aventi ad oggetto la retribuzione per le medesime prestazioni rese a partire dall'1 gennaio 1986 rientrano invece nella giurisdizione del giudice amministrativo (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 1034 del 1971), essendo disciplinate dal d.p.r. n. 270 del 1987, che distingue l'attività libero-professionale dalle prestazioni rese nell'ambito dell'istituto dell'incentivazione ed esclude che la prima possa essere prestata nel corso del plus orario o in orari previsti per l'attività connessa al suddetto istituto, configurato come un istituto particolare del rapporto di pubblico impiego che lega il medico alla U.S.L. e non più come una forma di esplicazione di attività libero-professionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348, DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)