Sez. U, Sentenza n. 7086 del 23/06/1995 (Rv. 493036 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici e biologi - Prestazioni rese in regime di "plus orario" - Controversie relative alla determinazione e liquidazione del corrispettivo - Competenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Appartiene alla competenza del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, la cognizione della domanda con la quale i medici e biologi dipendenti di una U.S.L. chiedano la condanna dell'ente al pagamento di competenze loro spettanti per attività svolte in regime di "plus" orario, previa determinazione e liquidazione in sede giudiziaria di dette competenze (il diritto alle quali, nella specie, risulta accertato da un giudicato amministrativo e da una successiva delibera del Comitato di gestione dell'USL, sollecitante gli uffici a effettuare i relativi calcoli), trattandosi di controversia relativa alla determinazione del corrispettivo di prestazioni relative a rapporti la cui cognizione è devoluta all'indicato giudice, sia ove esse rappresentino prestazioni d'opera professionale a carattere "parasubordinato", di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., sia ove si considerino inerenti a un rapporto di pubblico impiego, secondo il n. 5 della disposizione citata (non essendo la controversia devoluta ad altro giudice, per essersi esaurita, nell'ipotesi, la giurisdizione amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)