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Sez. 1, Sentenza n. 1657 del 23/06/1964 (Rv. 302390 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302390-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La prova della simulazione di un atto puo bene essere fondata su di un complesso di elementi presuntivi, tutti gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se correttamente motivato e immune da vizi logici o giuridici. (Conf 2683/62; 944/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)