Sez. 1, Sentenza n. 1657 del 23/06/1964 (Rv. 302390 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PER PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La prova della simulazione di un atto puo bene essere fondata su di un complesso di elementi presuntivi, tutti gravi, precisi e concordanti. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione se correttamente motivato e immune da vizi logici o giuridici. (Conf 2683/62; 944/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)