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Sez. 2, Sentenza n. 15160 del 28/10/2002 (Rv. 558062 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI | Ammissibilità - Sussistenza - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558062-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI

La prova della simulazione di un contratto può essere fondata anche su elementi presuntivi, purché tutti gravi, precisi e concordanti, di talché nessun dubbio deve permanere sul carattere fittizio dell'atto impugnato. Il convincimento del giudice del merito sulla sussistenza o meno della simulazione costituisce un giudizio di fatto incensurabile in sede di legittimità, ove esso sia fondato sulle risultanze processuali e si presenti come il risultato di una coerente attività logica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)