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Sez. 2, Sentenza n. 1672 del 05/02/2003 (Rv. 560255 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma dovuta dal vincitore a titolo di IVA e di Contributo Cassa Previdenza Avvocati - Inclusione fra le spese processuali poste a carico del soccombente - Sentenza di condanna al pagamento di tali spese - Efficacia di titolo esecutivo - Configurabilità - Omessa menzione delle somme relative - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2003-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560255-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare al vincitore rientrano anche le somme da quest'ultimo dovute al proprio difensore a titolo di IVA e di contributo Cassa Previdenza Avvocati, sicché la sentenza di condanna generica "al pagamento delle spese processuali" costituisce titolo esecutivo per conseguire il predetto rimborso, anche se non contenga esplicita menzione della relativa somma, trattandosi di onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari perfino nel caso in cui manchi un'espressa domanda in tal senso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)