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Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/05/1996 (Rv. 497331 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Somma dovuta dal vincitore a titolo di I.V.A. e di contributo Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori - Inclusione fra le spese processuali a carico del soccombente - Sentenza di condanna al pagamento di dette spese - Titolo esecutivo - Configurabilità - Omessa menzione della relativa somma - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497331-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rimborsare al vincitore rientra anche la somma da questi dovuta a titolo di I.V.A. e di contributo Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori al proprio difensore e la sentenza di condanna al pagamento di dette spese costituisce titolo esecutivo per conseguire siffatto rimborso, anche se non faccia menzione della relativa somma, trattandosi di onere accessorio che consegue, in via generale, al pagamento degli onorari ed anche nel caso in cui manchi una espressa domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)