Sez. 1, Sentenza n. 3318 del 30/10/1974 (Rv. 371840 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione del giudice, volta a statuire se un provvedimento contenga gli elementi costitutivi di un valido titolo esecutivo, costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, sempreche siano state osservate le regole di ermeneutica ed in presenza di congrua e corretta motivazione, e sempreche le conclusioni che ne siano scaturite, in ordine alla natura di titolo esecutivo del provvedimento, siano conformi ai principi che regolano la legittimita del titolo in base al quale si puo procedere ad esecuzione forzata. (applicazione riguardante procedura di adozione e revoca dello stato di adottabilita e dell'affidamento preadottivo). (V 864'70, mass n 346229).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)