Sez. 3, Sentenza n. 864 del 28/03/1970 (Rv. 346229 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA - ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TITOLO ESECUTIVO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE - SENTENZA - ACCERTAMENTO DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL TITOLO ESECUTIVO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'interpretazione di una sentenza al fine di statuire se essa contenga gli elementi costitutivi di un valido titolo esecutivo costituisce un giudizio di fatto, insindacabile in Sede di legittimita, sempreche sia stato condotto con l'osservanza delle regole di ermeneutica e sia stato congruamente e correttamente motivato, e sempreche le conclusioni che ne sono scaturite, in ordine alla natura di titolo esecutivo della sentenza stessa, siano conformi alla logica e ai principi che regolano la legittimita del titolo in base al quale si puo procedere ad esecuzione forzata. (nella specie, i giudici di appello avevano escluso che la sentenza posta a base dell'esecuzione costituisse un valido titolo esecutivo, sul presupposto ritenuto ineccepibile dalla suprema Corte che si trattava d'una sentenza di mero accertamento e non di condanna).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)