Sez. 6, Sentenza n. 2164 del 06/12/1994 Ud. (dep. 02/03/1995) Rv. 200902 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere | Di stampo mafioso - Aggravante della disponibilità delle armi - Applicabilità agli associati che per colpa ignorino tale disponibilità - Sussistenza - Ragione.
Reati contro l'ordine pubblico - Delitti - Associazione per delinquere - In genere
In tema di associazione di stampo mafioso l'aggravante delle armi è applicabile anche agli aderenti al gruppo che per colpa ignorino la disponibilità delle stesse, infatti, attesa l'ampia formulazione dell'art. 59 cod. pen. (relativo alle circostanze non conosciute), non sussiste alcuna logica incompatibilità tra l'imputazione, a titolo di dolo, della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)