Sez. 1, Sentenza n. 9958 del 27/10/1997 Ud. (dep. 05/11/1997) Rv. 208936 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione per delinquere di stampo mafioso - Aggravante della disponibilità delle armi - Natura oggettiva - Applicabilità anche agli associati che per colpa ignorino tale disponibilità - Sussistenza - Ragioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso la circostanza aggravante della disponibilità delle armi - di cui all'art.416 bis, commi quarto e quinto, cod.pen. - non richiede la diretta detenzione né il porto di esse, e, una volta provato l'apparato strutturale mafioso, l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso. È dunque sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante, di natura oggettiva, sia configurabile a carico di ogni partecipe il quale sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati, o lo ignori per colpa, non sussistendo - attesa l'ampia formulazione dell'art.59, comma secondo, cod.pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1990 n. 19 - logica incompatibilità tra l'imputazione a titolo di dolo della fattispecie criminosa base e quella, a titolo di colpa, di un elemento accidentale come la circostanza in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 416 bis com. 4, Cod. Pen. art. 416 bis com. 5, Legge 07/02/1990 num. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)