Sez. 3, Ordinanza n. 18765 del 09/07/2024 (Rv. 671801-01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Permanenza del requisito della impossidenza per tutto il corso del rapporto - Necessità - Sopraggiunta perdita del requisito - Conseguenze - Decadenza automatica dell'assegnatario - Momento dell’accertamento dell’autorità amministrativa - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
In tema di edilizia residenziale pubblica, il requisito della impossidenza, di cui all'art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999, deve permanere per tutto il corso del rapporto, con la conseguenza che la sua perdita sopraggiunta comporta la decadenza automatica dall'assegnazione dell'alloggio, a prescindere dal momento in cui l'autorità amministrativa accerti la (in)sussistenza dei requisiti, atteso che la pronuncia di decadenza ha valenza meramente dichiarativa dell'estinzione "di diritto" della precedente assegnazione, già verificatasi nel momento stesso del concretizzarsi della causa decadenziale.
Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)