Sez. 3 - , Sentenza n. 31320 del 03/11/2021 (Rv. 662953 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA | Art. 11, comma 1, lett. c), l.r. Lazio n. 12 del 1999 - Interpretazione del requisito della titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato - Valutazione della possibilità di adibire in concreto il bene ad abitazione - Necessità - Fondamento.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DECADENZA O REVOCA
L'art. 11, comma 1, lett. c), della l.r. Lazio n. 12 del 1999 va interpretato, anche alla stregua dello "ius superveniens" rappresentato dal comma 1 bis, introdotto dall'art. 80, comma 1, lett. a), della l.r. Lazio n. 7 del 2018, nel senso che il requisito per conseguire e permanere nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa, costituito dalla mancanza di "titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello ove si svolge l'attività lavorativa", deve
essere apprezzato valutando la possibilità, in concreto, di adibire il bene oggetto di tali diritti a propria abitazione.
Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1 lett. C, Legge Reg. Lazio 06/08/1999 num. 12 art. 11 com. 1, Legge Reg. Lazio 22/10/2018 num. 7 art. 80 com. 1 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)