Sez. 2, Sentenza n. 767 del 01/04/1970 Ud. (dep. 16/03/1971) Rv. 117153 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERI - INTERVENTO DI TERZI PER IL RECUPERO DELLA COSA SUBITO DOPO LA SOTTRAZIONE - INTERVENTO DELLA POLIZIA E INTERVENTO DEL SOGGETTO PASSIVO - TENTATIVO - CONFIGURABILITA DI REATO CONSUMATO NEL PRIMO CASO, DI TENTATIVO NEL SECONDO CASO - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERI - INTERVENTO DI TERZI PER IL RECUPERO DELLA COSA SUBITO DOPO LA SOTTRAZIONE - INTERVENTO DELLA POLIZIA E INTERVENTO DEL SOGGETTO PASSIVO - TENTATIVO - CONFIGURABILITA DI REATO CONSUMATO NEL PRIMO CASO, DI TENTATIVO NEL SECONDO CASO - CONDIZIONI.*
La configurabilita del furto come delitto consumato o tentato va considerata in base al principio che, essendo irrilevante sia il criterio spaziale sia quello temporale ai fini della consumazione di tale reato, deve ritenersi il delitto gia consumato e non semplicemente tentato allorquando sia avvenuto l'impossessamento da parte dell'agente ed il correlativo spossessamento della vittima, anche se l'agente non si sia allontanato dal luogo della sottrazione ed abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo. In relazione al principio anzidetto e nel caso in cui vi sia l'intervento di altri soggetti per recuperare la cosa subito dopo la sottrazione, deve distinguersi l'ipotesi in cui il ladro agisca sotto il controllo degli agenti di polizia da quella in cui lo stesso derubato intervenga, sia pure con l'ausilio della forza pubblica, non appena il ladro abbia sottratto la cosa. Nella prima ipotesi, la presenza degli agenti non costituisce una modalita intrinseca del fatto delittuoso ne si inserisce nell'iter criminis in modo da influenzarne la possibilita di consumazionè con l'effetto che la predisposizione dell'intervento della polizia, qualora non abbia impedito lo spossessamento, sia pure momentaneo, ma sia servita soltanto a consentire la restituzione immediata della refurtiva al derubato, ignaro della subita sottrazione, non esclude l'avvenuta consumazione del reato. Nella seconda ipotesi, invece, il comportamento del derubato si inserisce nell'iter criminoso, impedendo che si verifichi l'impossessamentò sempre che, ovviamente, la refurtiva non sfugga al controllo e alla vigilanza della persona offesa, giacche, in caso contrario, il semplice occultamento sulla persona del ladro puo gia costituire un fatto di vero e proprio autonomo possesso realizzando, anche in tal caso, l'avvenuta consumazione del reato. (V 116074, 115543, 115249, anno 1970, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)