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Sez. 2, Sentenza n. 3222 del 19/12/1973 Ud. (dep. 20/04/1974) Rv. 126769 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERI - INTERVENTO DI TERZI PER IL RECUPERO DELLA COSA SUBITO DOPO LA SOTTRAZIONE - INTERVENTO DELLA POLIZIA E INTERVENTO DEL SOGGETTO PASSIVO - TENTATIVO - CONFIGURABILITA DI REATO CONSUMATO NEL PRIMO CASO, DI TENTATIVO NEL SECONDO CASO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126769-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - CRITERI - INTERVENTO DI TERZI PER IL RECUPERO DELLA COSA SUBITO DOPO LA SOTTRAZIONE - INTERVENTO DELLA POLIZIA E INTERVENTO DEL SOGGETTO PASSIVO - TENTATIVO - CONFIGURABILITA DI REATO CONSUMATO NEL PRIMO CASO, DI TENTATIVO NEL SECONDO CASO - CONDIZIONI.*

Nel caso in cui vi sia l'intervento di altri soggetti per recuperare la cosa subito dopo la sottrazione, deve distinguersi, per stabilire se il reato sia consumato o tentato, l'ipotesi in cui il ladro agisca sotto il controllo degli agenti di polizia da quella in cui l'intervento sia dello stesso derubato, sia pure con l'ausilio della forza pubblica. Nella prima ipotesi, la presenza degli agenti non costituisce una modalita intrinseca del fatto delittuoso ne si inserisce nell'iter criminis in modo da influenzare la possibilita di consumazione, con l'effetto che l'intervento della polizia, qualora non abbia impedito lo spossessamento sia pure momentaneo, ma sia servito soltanto a consentire la restituzione immediata della refurtiva al derubato, non esclude l'avvenuta consumazione del reato. Nella seconda ipotesi, invece, il comportamento del derubato si inserisce nell'iter criminoso impedendo che si verifichi l'impossessamento, si che il reato non e ancora consumato, sempre che, ovviamente, la refurtiva non sfugga al controllo e alla vigilanza della persona offesa intervenuta, giacche, in caso contrario, il semplice occultamento sulla persona del ladro puo gia costituire un fatto di vero e proprio autonomo possesso, realizzando la consumazione del reato. (Conf 117153, anno 1971).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)