Sez. 3, Sentenza n. 7311 del 07/08/1997 (Rv. 506530 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI | Diritto di ciascuno ad una quota della provvigione - Pagamento liberatorio dell'obbligato - Configurabilità - Condizioni.
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI
In materia di mediazione, l'art. 1758 cod. civ. non ha carattere di disposizione speciale rispetto all'art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell'affare sia stata determinata dall'attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti che hanno concluso l'affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità della obbligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 cod. civ.; pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758 cod. civ., ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata pattuita la solidarietà dell'obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori e gli altri hanno azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1758, Cod. Civ. art. 1314
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)