Sez. 2, Sentenza n. 2898 del 25/03/1987 (Rv. 452013 - 01)
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI - PROVVIGIONE - CONCLUSIONE DELL'AFFARE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ INTERMEDIATRICE DI PIÙ PERSONE - OBBLIGO AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI CHE HANNO CONCLUSO L'AFFARE - SUSSISTENZA - EFFETTI DELLA PRESENZA DI PIÙ MEDIATORI - APPLICAZIONE DELLA REGOLA EX ART. 1314 COD. CIV. - CONSEGUENZE - DIRITTO DI CIASCUN MEDIATORE AD UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE - LIBERAZIONE DELL'OBBLIGATO SOLO A SEGUITO DELLA CORRESPONSIONE A CIASCUN MEDIATORE DELLA QUOTA SPETTANTEGLI - ECCEZIONI - PATTUIZIONE DELLA SOLIDARIETÀ DELLA OBBLIGAZIONE DAL LATO ATTIVO.*
MEDIAZIONE - PLURALITÀ DI MEDIATORI - PROVVIGIONE - CONCLUSIONE DELL'AFFARE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ INTERMEDIATRICE DI PIÙ PERSONE - OBBLIGO AL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE DI CIASCUNA DELLE PARTI CHE HANNO CONCLUSO L'AFFARE - SUSSISTENZA - EFFETTI DELLA PRESENZA DI PIÙ MEDIATORI - APPLICAZIONE DELLA REGOLA EX ART. 1314 COD. CIV. - CONSEGUENZE - DIRITTO DI CIASCUN MEDIATORE AD UNA QUOTA DELLA PROVVIGIONE - LIBERAZIONE DELL'OBBLIGATO SOLO A SEGUITO DELLA CORRESPONSIONE A CIASCUN MEDIATORE DELLA QUOTA SPETTANTEGLI - ECCEZIONI - PATTUIZIONE DELLA SOLIDARIETÀ DELLA OBBLIGAZIONE DAL LATO ATTIVO.*
In materia di mediazione, l'art. 1758 cod. civ. non ha carattere di disposizione speciale rispetto al precedente art. 1755, per cui, anche quando la conclusione dell'affare sia stata determinata dalla attività intermediatrice di più persone, soggetto obbligato al pagamento della provvigione è sempre e soltanto ciascuna delle parti che hanno concluso l'affare, mentre la pluralità dei mediatori comporta, data la divisibilità dell'obbligazione, l'applicazione della regola di cui all'art. 1314 cod. civ.. pertanto, poiché ciascuno dei mediatori, ai sensi del citato art. 1758, ha diritto ad una quota della provvigione, l'obbligato può considerarsi liberato solo quando abbia corrisposto a ciascuno la quota spettantegli, salvo che sia stata espressamente pattuita la solidarietà della obbligazione dal lato attivo, nel qual caso è liberatorio il pagamento dell'intera provvigione ad uno solo dei mediatori e gli altri hanno Azione esclusivamente contro quest'ultimo per ottenere la propria parte.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1296, Cod. Civ. art. 1314, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 1758
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)