Sez. 3, Sentenza n. 17486 del 09/12/2002 (Rv. 559072 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Ricostruzione dei fatti contrastante con quella della sentenza impugnata - Sostanziale richiesta di riesame del merito - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Nel giudizio di legittimità , qualora il ricorrente lamenti una omessa od insufficiente motivazione da parte del giudice di merito, ha l'onere di indicare quale circostanza processuale ("factum probans") il giudice di merito abbia trascurato, ovvero per quale motivo logico - giuridico la ricostruzione del fatto ignoto ("factum probandum") data dal giudice di merito sia carente. Ove, per contro, il ricorrente si limiti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti, contrastante con quella accertata nella sentenza impugnata, la censura si risolve inammissibilmente sulla richiesta di un riesame del merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)