Sez. L, Sentenza n. 7524 del 27/03/2009 (Rv. 607630 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Illegittima sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni - Rifiuto del datore di lavoro di accettare la prestazione - "Mora credendi" - Conseguenze - Sopportazione del rischio dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la prestazione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In presenza di situazioni di permanenza giuridica del rapporto di lavoro, privo tuttavia di funzionalità di fatto, l'onere del lavoratore di offrire la prestazione presuppone necessariamente che non sia configurabile "mora credendi" del datore di lavoro come avviene, ad esempio, alla scadenza di un termine apposto invalidamente al contratto, siccome l'adempimento è appunto necessario per determinare la mora; nel caso, invece, del provvedimento del datore di lavoro (negozio giuridico unilaterale), come la sospensione del rapporto per collocamento in cassa integrazione guadagni, non conforme a legge, è questo atto, con il rifiuto di accettare la prestazione, che lo costituisce in mora, con la conseguenza che deve sopportare il rischio dell'estinzione dell'obbligo di eseguire la prestazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1217 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)