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Sez. L, Sentenza n. 5711 del 11/04/2012 (Rv. 621872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Sospensione disposta unilateralmente ed erroneamente dal datore di lavoro - Illegittimità - Conseguenze - Obbligo retributivo - Sussistenza - Costituzione in "mora credendi" - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

La sospensione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato può avere luogo solo nei casi previsti dalla legge, sicché il datore di lavoro che unilateralmente sospenda il rapporto sulla base di proprie erronee convinzioni (nella specie, circa la sussistenza di una clausola di "part-time" verticale) è tenuto a corrispondere le pertinenti retribuzioni, senza necessità di un atto di messa in mora da parte del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)