diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 26927 del 24/10/2018 (Rv. 650910 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all’esecuzione – Accoglimento dell’opposizione successivo alla chiusura della procedura esecutiva – Azione di ripetizione dell’indebito – Ammissibilità.
Stato
decisa il 2018-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650910-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Il soggetto espropriato che abbia fatto valere l'illegittimità dell'esecuzione mediante opposizione proposta nel corso del processo esecutivo, ma accolta successivamente alla chiusura dell'esecuzione, può esperire, sul presupposto di tale illegittimità, l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti del creditore al fine ottenere la restituzione di quanto dallo stesso riscosso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)