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Sez. 3, Ordinanza n. 23283 del 28/08/2024 (Rv. 672062-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Provvedimento di chiusura del procedimento esecutivo - Successiva azione di ripetizione di indebito da parte dell'esecutato - Esperibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione. OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672062-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

In tema di esecuzione forzata, il provvedimento che chiude il procedimento - stante la sua tendenziale definitività, volta a garantire la stabilità dei risultati dell'espropriazione, quale conseguenza del sistema di garanzie di legalità assicurato dai rimedi interni al procedimento stesso a tutela delle parti - preclude al soggetto esecutato l'esperibilità dell'azione di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto dell'illegittimità dell'esecuzione, nei confronti del creditore procedente (o intervenuto) per ottenere la restituzione di quanto riscosso, a meno che tale illegittimità non sia stata fatta valere con un'opposizione esecutiva proposta nel corso della procedura e accolta successivamente alla sua chiusura.

Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)