Sez. 5, Sentenza n. 15850 del 26/06/1990 Ud. (dep. 29/11/1990) Rv. 185882 - 01
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - ATTI E DOCUMENTI NON COMPIUTI NÈ TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA - NULLITÀ SANABILE.*
PROCEDIMENTO PENALE - ATTI PROCESSUALI - LINGUA ITALIANA (USO DELLA) - ATTI E DOCUMENTI NON COMPIUTI NÈ TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA - NULLITÀ SANABILE.*
Gli Atti del processo e tra questi i documenti sono nulli se non compiuti o tradotti nella lingua italiana. Trattandosi di nullità sanabile, peraltro, la stessa, se verificatasi nell'istruzione formale, è sanata se non dedotta entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 372 cod. proc. pen.. (Conf mass n 162340).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 377
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)