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Sez. 3, Sentenza n. 685 del 04/11/1983 Ud. (dep. 26/01/1984) Rv. 162340 - 01

PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - DOCUMENTO REDATTO IN LINGUA ESTERA - MANCATA NOMINA DI UN TRADUTTORE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO - ELEMENTI - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: CAMBIALE REDATTA IN TEDESCO.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162340-01

PROVA PENALE - INTERPRETI E TRADUTTORI - IN GENERE - DOCUMENTO REDATTO IN LINGUA ESTERA - MANCATA NOMINA DI UN TRADUTTORE - NULLITÀ RELATIVA - SUSSISTENZA - VALUTAZIONE DEL DOCUMENTO - ELEMENTI - INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE: CAMBIALE REDATTA IN TEDESCO.*

Gli Atti del processo, e tra questi i documenti, sono nulli se non compiuti in lingua italiana o tradotti. Tuttavia la mancata nomina di un interprete, per la traduzione di un documento, dà luogo ad una nullità sanabile; ciò in quanto il documento redatto in lingua estera può essere valutato ed interpretato secondo elementi ricavabili aliunde, quali la conoscenza della lingua da parte del giudice, le ammissioni dello imputato e ogni altra deduzione logica, precisa ed univoca che trovi fondamento in premesse non controverse (fattispecie in tema di cambiale redatta in lingua tedesca e non tradotta).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 326, Regio Decr. Legge 15/10/1925 num. 1796 art. 137

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)