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Sez. L, Sentenza n. 16303 del 19/08/2004 (Rv. 575994 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Pensione prevista dal regolamento INPS a favore del personale impiegatizio ed a carico del Fondo previdenza per gli impiegati INPS - Natura di prestazione integrativa rispetto al trattamento pensionistico obbligatorio - Conseguenze - Conseguibilità solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza prescritti della disciplina dell'AGO - Soppressione del Fondo ex legge n. 144 del 1999 - Diritti quesiti in capo ai dipendenti ancora in servizio alla data di detta soppressione - Sussistenza - Esclusione - Dubbi di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2004-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575994-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale impiegatizio dell'INPS - prevista dall'art. 26 del regolamento dell'Istituto e qualificabile come prestazione integrativa del trattamento pensionistico obbligatorio - ancorché possa essere erogata indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, come previsto dall'art. 26 del regolamento dello stesso Fondo, è riconducibile ad uno dei trattamenti contemplati dall'art. 59, comma terzo, della legge n. 449 del 1997, e, come tale, si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Nè sono configurabili diritti quesiti dei dipendenti ancora in servizio alla data di soppressione del Fondo, disposta con la legge n. 144 del 1999, senza che tale soluzione configga in alcun modo con principi di rilevanza costituzionale, posto che la riforma del sistema pensionistico è stata attuata per garantire la tutela prevista dall'art. 38 Cost., ed è stata già positivamente scrutinata dal giudice delle leggi.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)