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Sez. L, Sentenza n. 11629 del 22/06/2004 (Rv. 573840 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Pensione prevista dal regolamento INPS a favore del personale impiegatizio ed a carico del Fondo previdenza per gli impiegati INPS - Natura di prestazione integrativa rispetto al trattamento pensionistico obbligatorio - Conseguenze - Conseguibilità solo in presenza dei requisiti e con la decorrenza prescritti dalla disciplina dell'AGO.
Stato
decisa il 2004-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573840-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

La pensione a carico del Fondo di previdenza per il personale impiegatizio dell'INPS - prevista dall'art. 26 del regolamento dell'Istituto e qualificabile come prestazione integrativa del trattamento pensionistico obbligatorio -, ancorché possa essere erogata indipendentemente dalla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, come previsto dall'art. 26, lettera F o G, del regolamento dello stesso Fondo, è riconducibile ad uno dei trattamenti contemplati dall'art. 59, comma 3, della legge n.449 del 1997 e, come tale, si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 CORTE COST., Legge 03/08/1995 num. 335 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1995 num. 335 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)