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Sez. 5 - , Ordinanza n. 18705 del 13/07/2018 (Rv. 649619 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di legittimità - Definizione agevolata delle liti pendenti - Mancata rinuncia da parte dell'agenzia ricorrente - Omesso deposito della documentazione ex art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011 - Estinzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649619-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di ricorso per cassazione in materia tributaria, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata della lite in difetto di rinuncia da parte della ricorrente Agenzia delle Entrante ovvero di idonea documentazione attestante, come richiesto dall'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011, la regolarità della domanda di definizione agevolata e l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/07/2011 num. 98 art. 39 com. 12 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)