Sez. 3 - , Ordinanza n. 16790 del 26/06/2018 (Rv. 649549 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Esecuzione forzata - Opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c. - Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Natura di sentenza - Configurabilità - Conseguenza - Assoggettabilità ad appello.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
Il provvedimento di estinzione del processo, adottato dal tribunale in composizione monocratica nell'ambito di un procedimento di opposizione ex art. 512 c.p.c., ha il contenuto sostanziale di sentenza anche quando abbia assunto la forma di ordinanza, ed è pertanto impugnabile con l'appello, non essendo soggetto al reclamo di cui all'art. 630 c.p.c., concernente l'estinzione del processo esecutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 512
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)