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Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015 (Rv. 636764 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni - Cause decise in composizione collegiale o monocratica - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2015-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636764-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 bis, Cod. Proc. Civ. art. 308 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)