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Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 08/10/1997 (Rv. 508616 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Prestazioni eccezionali ex art. 5 della legge n. 319 del 1980 - Nozione - Unicità o assoluta rarità - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508616-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 319 del 1980, costituiscono prestazioni eccezionali per le quali è consentito l'aumento fino al doppio degli onorari previsti nelle tabelle, quelle prestazioni che, pur non presentando aspetti di unicità o, quanto meno, di assoluta rarità, risultino comunque avere impiegato l'ausiliare in misura notevolmente massiva, per importanza tecnico - scientifica, complessità e difficoltà.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)