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Sez. 2, Sentenza n. 6414 del 19/03/2007 (Rv. 596824 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO | Liquidazione del compenso - Aumento sino al doppio degli onorari - Presupposti - Potere discrezionale del giudice - Sussistenza - Insindacabilità in sede di legittimità del relativo provvedimento - Limiti.
Stato
decisa il 2007-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596824-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - RELAZIONE E COMPENSO

La possibilità di aumentare fino al doppio i compensi liquidati al consulente tecnico d'ufficio, prevista dall'art. 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319, costituisce oggetto di un potere discrezionale attribuito al giudice, che lo esercita mediante il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio, quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza dei compiti di accertamento in fatto, il tempo e l'impegno profusi dall'ausiliare giudiziale. Peraltro, la semplice circostanza che il giudice abbia attribuito particolare rilevanza al livello quantitativo e qualitativo dell'opera di tale ausiliare al predetto specifico fine, non implica, di per sé, che detta rilevanza debba anche considerarsi necessariamente di livello così elevato da giustificare, altresì, il superamento dei massimi già riconosciuti "sino al" raddoppio degli stessi, evincendosi, comunque, dalla suddetta norma una possibilità di gradualità della valutazione in funzione dell'operazione di liquidazione dei compensi in questione. Inoltre, l'esercizio di siffatto potere discrezionale di stabilire se una controversia si presenti o meno di straordinaria importanza e possa, quindi, giustificare anche l'aumento "sino al" raddoppio dei massimi degli onorari, in quanto fondato essenzialmente su accertamenti di fatto, è insindacabile in sede di legittimità salvo che nel caso di difetto di motivazione del suo esercizio, mentre nell'eventualità del suo omesso esercizio (e, perciò, di istanza non accolta), la natura prettamente discrezionale del potere, esclude la necessità di una specifica motivazione, dovendosi ritenere implicita una valutazione negativa dell'opportunità di avvalersene, con competente sottrazione a qualsiasi titolo al sindacato di legittimità.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 3, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 4 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 5, DPR 27/07/1988 num. 352 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)