Sez. U, Sentenza n. 4265 del 07/10/1977 (Rv. 387895 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - GESTIONE DI SCUOLA D'ISTRUZIONE SECONDARIA - DIPENDENTE - RAPPORTO D'IMPIEGO CON IL COMUNE - NATURA PRIVATISTICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI LOCALI - COMUNE - GESTIONE DI SCUOLA D'ISTRUZIONE SECONDARIA - DIPENDENTE - RAPPORTO D'IMPIEGO CON IL COMUNE - NATURA PRIVATISTICA - RELATIVE CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Poiche la gestione di una scuola d'istruzione secondaria (nella specie, istituto tecnico Paolo savi con Sede a viterbo) esula dalle finalita e dai compiti istituzionali del comune, facendo carico esclusivamente all'amministrazione provinciale, il rapporto di lavoro che si instauri fra il comune medesimo ed un dipendente, per lo svolgimento di mansioni (nella specie, di bidello) nell'ambito di una di dette scuole, si ricollega ad una attivita meramente facoltativa e non pubblicistica dell'ente territoriale, e, quindi, avendo natura privatistica, e devoluto alla cognizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo. (V 1262/75, mass n 374737; (V 1029/72, mass n 357380).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 15/06/1931 num. 889, Regio Decr. Legge 03/08/1931 num. 1069, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)