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Sez. L, Sentenza n. 2471 del 28/02/1992 (Rv. 475991 - 01)

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Omissione o ritardo nel versamento di contributi o premi | Omissioni di società poi sottoposta ad amministrazione straordinaria ex art. 1 D.L. n. 26 del 1978 - Disciplina processuale applicabile - Determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria - Potere dell'ente previdenziale - Emanazione dell'ordinanza-ingiunzione - Potere del medesimo ente - Insussistenza - Conseguenze - Rilevabilità da parte del Tribunale dell'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione - Instaurazione del giudizio autonomo di opposizione - Facoltà del commissario straordinario - Oggetto - Merito ed altre ragioni dell'opponente - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475991-01

Sanzioni amministrative - Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - Omissione o ritardo nel versamento di contributi o premi

Nel caso di omissioni contributive da parte di società poì sottoposta ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 1 del d.l. 30 gennaio 1978 n. 26 (convertito dalla legge 3 aprile 1979 n. 95), trovano applicazione per tale procedura le richiamate disposizioni dettate per la liquidazione coatta amministrativa, delle quali l'art. 201 legge fall. a sua volta richiama, fra l'altro, il precedente art. 52 (relativo, in tema di fallimento, alla necessità che ogni credito sia accertato mediante insinuazione nello stato passivo), con la conseguenza che l'ente previdenziale, pur conservando il potere di determinare l'ammontare della sanzione pecuniaria a carico del contravventore, non può emanare nei suoi confronti l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dovendo far valere il relativo credito in sede di formazione dello stato passivo. Peraltro, la rilevabilità da parte del tribunale, in sede di accertamento del passivo, della inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione eventualmente emessa in pendenza della procedura consensuale, non esclude la facoltà del commissario straordinario di promuovere in via autonoma, davanti al pretore competente, il giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 22 della citata legge n. 689 del 1981, con la conseguenza, in questo caso, che tale giudice deve limitarsi a dichiarare (su eccezione di parte o anche d'ufficio) l'inefficacia dell'ordinanza-ingiunzione, senza potere esaminare il merito e le altre ragioni addotte dallo opponente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)