Sez. 1, Sentenza n. 1949 del 31/05/1969 (Rv. 341112 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - L. N. 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - L. N. 818 DEL 1965 - EFFETTI.*
L'art.1 della legge 14 luglio 1965, n.818 non si e limitato a prorogare fino al 16 settembre i termini processuali 'scadentì nel periodo compreso tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione di detti termini durante tale periodo, con la conseguenza che questo periodo non si calcola ai fini della decorrenza del termine, il quale ricomincia a decorrere subito dopo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione. (V. 3895-68, massima n.337384 3615-68, massima n.336875 3235-68, massima n.336180 e numerose altre conformi).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)