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Sez. 2, Sentenza n. 10587 del 11/10/1995 (Rv. 494196 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - VENDITA BENI EREDITARI | Vendita ai pubblici incanti - Azione per la dichiarazione della nullità formale degli atti del procedimento e traslativi - Termine di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ. (opposizione agli atti esecutivi) - Esclusione - Azione autonoma - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494196-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - APERTURA DELLE SUCCESSIONI - VENDITA BENI EREDITARI

Anche se assoggettati alla disciplina dell'art. 534 e segg. cod. proc. civ., espressamente richiamata dall'art. 733, al quale rinvia l'art. 748 cod. proc.civ., gli atti relativi alla vendita dei beni ereditari, avendo solo funzione attuativa del provvedimento di autorizzazione del giudice e di liquidazione, quindi, del patrimonio ereditario, non possono essere considerati (atti) esecutivi, perché in alcun modo possono ricondursi ad una azione esecutiva, caratterizzata dalla funzione di realizzazione della pretesa del creditore procedente, e pertanto non possono essere oggetto della opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. Possono peraltro essere proposte azioni autonome di nullità degli atti in questione. (Nella specie, il curatore dell'eredità aveva chiesto che fosse dichiarata la nullità dell' atto di compravendita rogato dal notaio designato per il pubblico incanto, in esito a quest'ultimo e al fine di attuare il trasferimento dell'immobile, e il giudice di merito aveva ritenuto la nullità dell'atto, affermando che l'effetto traslativo avrebbe dovuto realizzarsi con il verbale di cui all'art. 191 disp. att. cod. proc. civ. La S.C., confermato l'interesse del curatore a far valere il dedotto vizio formale, ha escluso la rilevanza del termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ. e ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, enunciando, quando al merito della questione di nullità, i principi di cui a separata massima).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 534, Cod. Proc. Civ. art. 748, Cod. Proc. Civ. art. 733, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)