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Sez. 2, Sentenza n. 1575 del 24/02/1999 (Rv. 523581 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI | Scioglimento della comunione ereditaria di un bene indivisibile - Ordinanza ex art. 788 cod. proc. civ. disponente la vendita all'incanto - Impugnabilità attraverso ricorso straordinario in Cassazione - Esclusione - Anche in mancanza di comunicazione alla parte contumace - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523581-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - VENDITA - DI IMMOBILI

L' ordinanza con la quale il giudice dispone la vendita all' incanto, ai sensi dell' art. 788 cod.proc.civ., per sciogliere la comunione ereditaria, non è atto né del procedimento di vendita, né del processo di esecuzione, ma da un lato fissa le modalità dell' incanto, dall' altro consente il prosieguo della divisione, sì che, mentre per la prima parte è impugnabile ex art. art. 617 cod.proc.civ., per l' altra parte non è invece ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Costituzione, trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio. In particolare tale rimedio straordinario è da escludere anche nel caso in cui l' ordinanza suddetta non sia stata comunicata alla parte contumace.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Proc. Civ. art. 788, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 748

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)