Sez. 3, Sentenza n. 1077 del 14/07/1967 Ud. (dep. 03/10/1967) Rv. 105613 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE - FINE DI SOPPERIRE ALLO STATO DI GRAVE BISOGNO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - ESTREMI - FATTISPECIE - FINE DI SOPPERIRE ALLO STATO DI GRAVE BISOGNO - ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE.*
Per la sussistenza dell'attenuante di cui al n 1 dell'art 62 cod pen non basta che il movente dell'Azione sia suscettibile di una valutazione etica positiva, ma e necessario che l'agente abbia operato per realizzare uno scopo spiccatamente nobile ed altruistico, conforme alla morale ed ai costumi del tempo e del luogo del commesso reato, che per il suo carattere eccezionale si differenzi dai motivi che comunemente possono spingere a delinquere. Non ricorre, pertanto, l'attenuante in questione nei confronti di chi commette il delitto a causa del proprio stato di miseria e per sopperire ai gravi bisogni della famiglia, perche la comune coscienza etica non approva che per provvedere a tali bisogni si ricorra a mezzi delittuosi. (Conf 104667, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)