Sez. 5, Sentenza n. 238 del 09/02/1970 Ud. (dep. 30/06/1970) Rv. 114768 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO IL PROTESTO - IRRILEVANZA.*
La circostanza della gravita del caso prevista dall'art 116 RD 21 dicembre 1933, n 1736, non puo essere esclusa per l'avvenuto pagamento dell'assegno, poiche tale circostanza riguarda un fatto successivo alla consumazione del reato. (V 110780, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)