Sez. 5, Sentenza n. 741 del 15/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115636 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO LA CONSUMAZIONE DEL REATO -IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA CIRCOSTANZA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO LA CONSUMAZIONE DEL REATO -IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA CIRCOSTANZA.*
Il pagamento dell'importo del titolo di credito, essendo un fatto verificatosi dopo la consumazione del reato, non ha alcuna influenza sulla maggiore gravita del caso. (Conf 114768, anno 1970).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)