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Sez. 5, Sentenza n. 741 del 15/04/1970 Ud. (dep. 31/10/1970) Rv. 115636 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO LA CONSUMAZIONE DEL REATO -IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA CIRCOSTANZA.*
Stato
decisa il 1970-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/115636-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DOPO LA CONSUMAZIONE DEL REATO -IRRILEVANZA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DELLA CIRCOSTANZA.*

Il pagamento dell'importo del titolo di credito, essendo un fatto verificatosi dopo la consumazione del reato, non ha alcuna influenza sulla maggiore gravita del caso. (Conf 114768, anno 1970).*

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)