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Sez. 3, Sentenza n. 8873 del 29/09/1975 Ud. (dep. 20/09/1976) Rv. 135194 - 01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO - NATURA E FINALITA - UTILIZZABILITA PER I LORO FINI DI SCHEMI NEGOZIALI PRIVATI - RAPPORTO CON I SEGRETARI CASSIERI - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - POSSIBILITA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI.*
Stato
decisa il 1975-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135194-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO - NATURA E FINALITA - UTILIZZABILITA PER I LORO FINI DI SCHEMI NEGOZIALI PRIVATI - RAPPORTO CON I SEGRETARI CASSIERI - MANDATO CON RAPPRESENTANZA - POSSIBILITA - FATTISPECIE: CONTRAVVENZIONE AGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI.*

Le casse comunali di credito agrario sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario e perseguono, quindi, finalita pubbliche. Esse, quali istituti di credito agrario, svolgono attivita bancaria, professionalmente ed esclusivamente, sicche per la normativa vigente devono considerarsi imprenditori commerciali, con la qualifica di enti pubblici economici, soggetti all'Obbligo della iscrizione nel registro delle imprese, della tenuta delle scritture contabili e dell'osservanza normativa privatistica in genere prevista per gli imprenditori commerciali, giusta l'art 2093 cod civ. ne consegue che le casse sono legittimate ad utilizzare, per il perseguimento dei loro fini, gli schemi negoziali del diritto privato, per cui la loro attivita va inquadrata in tali schemi, prescindendosi da quella relativa all'organizzazione interna. Pertanto dette casse possono o meno stipulare un negozio della struttura del mandato con rappresentanza con i segretari cassieri. (fattispecie di ritenuta insussistenza di lavoro dipendente da parte dei segretari cassieri, considerati invece mandatari con rappresentanza, in procedimento relativo a contravvenzioni alle leggi sociali sulla previdenza ed assistenza dei lavoratori).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)