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Sez. 2, Sentenza n. 762 del 18/04/1962 (Rv. 251212 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROCURATORE - PROVVEDIMENTO PROCESSUALMENTE AUTONOMO ANCHE SE FORMALMENTE CUMULATO CON ALTRE STATUIZIONI - ESTRANEITA DEL PROCURATORE DISTRATTARIO ALLA LITE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA CONTROPARTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DISTRATTARIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1962-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251212-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - PROCURATORE - PROVVEDIMENTO PROCESSUALMENTE AUTONOMO ANCHE SE FORMALMENTE CUMULATO CON ALTRE STATUIZIONI - ESTRANEITA DEL PROCURATORE DISTRATTARIO ALLA LITE - LIMITI - RICORSO PER CASSAZIONE PROPOSTO DALLA CONTROPARTE NEI CONFRONTI DEL PROCURATORE DISTRATTARIO - INAMMISSIBILITA.*

Il provvedimento di distrazione delle spese di giudizio, emesso a norma dell'art 93 cod proc civ, ha una sua autonomia processuale rispetto a quanto Forma oggetto del giudizio e costituisce una distinta statuizione formalmente cumulata con le altre pronuncie della sentenzĂ  da cio consegue che la controparte rimane estranea alla distrazione, e che del pari estraneo alla lite e il procuratore distrattario, il quale assume la qualita di parte nel processo soltanto quando sorga controversia sulla distrazione, e cioe se la sentenza impugnata non abbia provveduto sulla relativa istanza o l'abbia respinta od il gravame investa la pronuncia di distrazione. Non ricorrendo le anzidette ipotesi, deve dichiararsi inammissibile il ricorso per Cassazione proposto dalla controparte nei confronti del procuratore distrattario. (V 534/61, 2968/60, 2778/60, 2566/60, 1960/59, 399/57).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)