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Sez. U, Sentenza n. 8458 del 02/08/1995 (Rv. 493529 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE | Giudizio di impugnazione - Legittimazione del procuratore distrattario - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493529-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE

Il procuratore distrattario è parte limitatamente al capo di pronuncia con il quale gli sono state attribuite le spese ed alle censure che investono specificamente e direttamente tale capo; egli pertanto è legittimato a partecipare in proprio al giudizio di impugnazione soltanto se, con questa, si attacca il capo di pronuncia concernente la distrazione e nei limiti ed ai fini di tale censura.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)