Sez. 1, Sentenza n. 18944 del 22/02/2001 Cc. (dep. 26/04/2001) Rv. 218922 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Obbligo del giudice di rinvio di adeguarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte suprema - Conseguenze - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
Una volta enunciato dalla Cassazione, in sede di annullamento con rinvio, il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di esecuzione, l'atto di appello può essere prodotto anche in fotocopia e senza firma autenticata, il giudice di rinvio non viola il disposto dell'art. 627, comma 4, cod. proc. pen., preclusivo della rilevazione di nullità o inammissibilità incorse nei precedenti gradi di giudizio, se ritiene, incidentalmente, inammissibile l'appello medesimo per la sua avvenuta presentazione a un ufficio giudiziario diverso da quello indicato nell'art. 582 cod. proc. pen. (nella specie presso la segreteria della Procura della Repubblica e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)