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Sez. 2, Sentenza n. 19666 del 27/03/2014 Cc. (dep. 13/05/2014) Rv. 259816 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Rilievo officioso di una preclusione non rilevata dalla sentenza rescindente - Violazione dell'obbligo di uniformarsi alla pronunzia della Corte di cassazione - Insussistenza - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259816-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Non implica violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. da parte del giudice del rinvio il rilevare d'ufficio una preclusione non presa in esame dalla sentenza rescindente ove tale preclusione non integri una "quaestio iuris" implicitamente presupposta dalla statuizione contenuta nella sentenza medesima. (In motivazione la Corte ha escluso l'operatività della preclusione, con particolare riguardo all'art. 129 cod. proc. pen., qualora la declaratoria di non punibilità dipenda dalla decisione di una questione di diritto che implichi indagini non esperibili dalla Corte ovvero dalla soluzione di una questione di fatto).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)