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Sez. 5, Sentenza n. 6637 del 15/03/2013 (Rv. 626170 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie ai sensi dell'art. 81, comma terzo, Regolamento Commissione CEE del 2 luglio 1993, n. 2454 - Requisiti - Certificato di origine FORM A - Necessità - Natura probatoria - Atto fidefaciente - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Controllo "a posteriori" sull'origine della merce - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2013-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626170-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato FORM A attestante l'origine della merce importata nell'Unione europea dei Paesi in via di sviluppo, così qualificato dal Regolamento CEE del 2 luglio 1993, n. 2454, recante disposizioni attuative del codice doganale comunitario, non è precostituito a garanzia della pubblica fede, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 cod. civ., in quanto, secondo detta disciplina, esso è rilasciato a seguito di domanda scritta dell'esportatore o del suo rappresentante autorizzato (art. 81, terzo comma) è sottoposto alla sola verifica che il formulario del certificato e la domanda siano debitamente compilati (art. 81, settimo comma); ne consegue la piena legittimità del controllo "a posteriori" sull'esattezza dell'origine indicata nel certificato, dovendosi concludere che l'impossibilità di conferma della stessa implica che le merci sono di origine ignota e che anche l'aliquota preferenziale è stata concessa indebitamente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 81, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 20, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)