Sez. 5, Sentenza n. 10785 del 28/06/2012 (Rv. 623317 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Esenzioni daziarie - Presupposti - Certificato di origine della merce (FORM-A) - Prodotti non indicati nel certificato FORM-A presentati per l'immissione in libera pratica unitamente a prodotti indicati nel medesimo certificato - Erronea applicazione del regime tariffario preferenziale anche ai prodotti non indicati nel certificato FORM-A - Recupero del dazio - Procedimenti di cui agli artt. 92 e 94 del Regolamento CEE n. 2454 del 1993 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di tributi doganali, se con la dichiarazione all'importazione viene chiesta l'immissione in libera pratica, contestualmente, di prodotti specificamente individuati nel certificato di origine della merce FORM-A e di prodotti non menzionati in detto certificato, e l'Ufficio doganale applichi erroneamente anche a questi ultimi il regime preferenziale previsto per i primi, l'assoggettamento dei prodotti non assistiti da certificato FORM-A al recupero del dazio in seguito a controllo "a posteriori" non implica alcuna contestazione del medesimo documento, non venendone in discussione né la efficacia probatoria della origine della merce, né la sua validità quale elemento costitutivo del diritto alla esenzione daziaria relativamente alla merce di origine preferenziale in esso indicata. Ne consegue che la procedura di recupero del dazio nei confronti dei prodotti non menzionati esula sia dal procedimento disciplinato dall'art. 94 del Regolamento CEE n. 2454 della Commissione del 2 luglio 1993, il quale ha riguardo alle ipotesi in cui sussista un ragionevole dubbio che il certificato FORM-A non sia autentico o rechi dati inesatti, sia dal procedimento di cui all'art. 92 del medesimo testo normativo, che ha ad oggetto la rilevazione di difformità documentali tra i dati indicati nel certificato FORM-A e quelli indicati nei documenti presentati all'ufficio doganale di importazione, e riferibili a meri errori materiali evidenti o a lievi discordanze tra le diciture.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 92, Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 94, Regolam. Commissione CEE 18/12/1996 num. 12, Regolam. Commissione CEE 24/07/2000 num. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)